Dati particolari Privacy: le prescrizioni del garante in merito alla protezione dei dati personali
Il Garante della privacy, in ottica Gdpr, ha tenuto a precisare nei mesi scorsi quelli che sono gli obblighi che le organizzazioni pubbliche e private dovranno rispettare in merito alla protezione dei dati personali di determinate categorie.
Il provvedimento, pubblicato il 29 luglio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, tratta alcune dinamiche rilevanti come ad esempio i trattamenti di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro. In questo caso il Garante si rivolge a colore che, a vario titolo, (titolare-responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati particolari è effettuato solo se necessario come descritto nell’art.9, par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
Un altro aspetto messo in evidenza dal Garante, riguarda i trattamenti di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose. Qui il trattamento dei dati particolari può essere effettuato per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle opere d’interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria. Il trattamento dei predetti dati può avere luogo, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa eurounitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
Vi sono poi i trattamenti di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati che attuano attività investigativa, i quali possono trattare dati particolari solo nei limiti dell’incarico ricevuto; i trattamenti di dati genetici, che devono essere richiesti in specifici casi (finalità di tutela della salute di un soggetto terzo; svolgimento di test genetici nell’ambito delle investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare; finalità di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui all’art. 9 del Regolamento).
Il Garante focalizza la sua attenzione anche sui trattamenti di dati personali effettuati per scopi di ricerca scientifica, permessi solo se condotti ad uno scopo di tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell’ambito della sperimentazione clinica o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica.