Sicurezza dati personali dei lavoratori e trattamento dei dati sanitari durante l’emergenza COVID-19

Sicurezza dati personali dei lavoratori e trattamento dei dati sanitari durante l’emergenza COVID-19

La protezione dei dati personali durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato ed è ancora oggi un argomento di primaria importanza in Italia. Lo è ancora di più in ambito lavorativo dove, sia nella fase 1 che nella fase 2 (riapertura delle attività produttive) l’attenzione sulle misure da adottare in merito al trattamento dei dati richiede una attenzione massima da parte dei diretti interessati nella conoscenza delle pratiche da seguire. Recentemente, uno studio curato dall’avvocato Camilla Martins dos Santos Benevides e pubblicato sulla rivista dell’Osservatorio Olympus “Diritto della sicurezza sul lavoro”, ha approfondito il discorso sulle le normative europee e italiane in ottica protezione dei dati durante l’emergenza sanitaria.

Gdpr e misure anti Covid-19 sui luoghi di lavoro

Lo studio pubblicato da Camilla Martins dos Santos Benevides (“Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia”) ha puntato la sua attenzione sulla privacy sui luoghi di lavoro in piena fase emergenziale partendo dal Regolamento sulla protezione dei dati personali (Gdpr). Viene evidenziato come il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, disciplini le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. “La comunicazione dei dati personali – riporta l’articolo 17-bis – a soggetti pubblici e privati, dei dati previsti dagli articoli 9 e 10 del Gdpr (compresi i dati di salute – l’articolo 9, lettera ‘H), è effettuata nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.

Il trattamento dei dati dei lavoratori

Come ricorda l’avvocato Camilla Martins dos Santos Benevides, il Protocollo firmato da Confindustria e Sindacati introduce diverse disposizioni sul trattamento dei dati dei dipendenti da parte del datore di lavoro. Per esempio, prima dell’accesso sul luogo di lavoro, potrà essere misurata la temperatura corporea del lavoratore (un trattamento dei dati personali da effettuare in linea con la disciplina sulla privacy) che, nel caso in cui  dovesse superare i 37.5 gradi, non potrà lavorare. Se dovesse verificarsi, il nominativo del lavoratore potrà essere inserito in un apposito registro con conseguente informativa sul trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento verrà giustificata dalla prevenzione dal contagio da Covid-19 e con riferimento alla base giuridica potrà essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. La durata della conservazione dei dati dipenderà dalle finalità di prevenzione dal contagio. In pratica i dati raccolti non potranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Se la diffusione dei dati è vietata, la comunicazione potrà essere effettuata soltanto a colleghi o enti pubblici a semplici fini di sicurezza e riduzione della diffusione del Covid-19 (il nome della persona contagiata, ad esempio, potrà essere comunicato ad eventuali colleghi che abbiano avuto contatti diretti con lui per verificare l’eventuale trasmissione della malattia. La comunicazione, in questo caso dovrà avvenire in modo sicuro, nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori).

Covid-19 e privacy: cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati, avrà il compito di informare preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione all’accesso per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19. I dati raccolti dovranno ovviamente essere adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato da una persona fisica, designata dal datore di lavoro come incaricato di trattamento. Al datore di lavoro spetta anche il compito di adottare misure di sicurezza adeguate e a norma con i principi sulla protezione dei dati personali nel caso in cui un dipendente affetto da Covid-19 dovesse entrare nel luogo di lavoro.

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